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Milano: Licenziare la Badante in Malattia

Milano: Licenziare la Badante in Malattia

Per la badante di Milano in malattia (certificata dal medico) vige il divieto di licenziamento da parte del datore.

L’art. 27 del Ccnl colf e badanti stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Il co. 6 dell’articolo poi aggiunge che i periodi suddetti vanno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla ASL competente.

Al superamento del periodo di conservazione del posto il datore può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro magari assumendo nel frattempo una collaboratrice sostitutiva .

Ricordiamo inoltre che, anche se i giorni retribuiti di malattia possono già essere terminati da tempo, i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all’interno del periodo di conservazione del posto.

Il periodo per la conservazione del posto di lavoro quindi non riparte da capo per ogni inizio di malattia ma va conteggiata nel suo complesso, come somma di più malattie. Il datore perciò dovrebbe contare il numero di giorni di malattia di cui ha usufruito la collaboratrice nei 365 giorni di calendario precedenti alla malattia in corso (non quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre).

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Di seguito si propone un fac-simile di lettera di licenziamento che si può utilizzare; é importante indicare il motivo del licenziamento e cioé il superamento del periodo di comporto in quanto é l’unico caso in cui si può validamente licenziare una collaboratrice che si trova ancora in malattia:

Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI MALATTIA

Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per malattia, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 27 co. 4 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di malattia.

Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un’indennità sostitutiva che verrà inserita nell’ultima busta paga.

Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.

Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.

Cordiali saluti.

FIRMA DATORE

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Per ricevuta, il collaboratore