permessi e congedi badanti milano

Milano, Ore di Permesso della Badante e Congedi

Il contratto nazionale del collaboratori domestici prevede come per tutti i lavoratori ferie, permessi, congedi.

Spieghiamo innanzitutto anche a Milano che per permessi retribuiti si intendono quelli che vengono pagati come se la badante stesse lavorando, quindi con la retribuzione ordinaria pattuita.

I permessi non retribuiti invece sono ore di assenza che non saranno retribuite dal datore di lavoro né a livello di stipendio né a livello di contributi.

Se il permesso non retribuito risulta superiore ai 15 giorni nello stesso mese non permette la maturazione dei relativi ratei di ferie, tredicesima e TFR.

Oltre a questi permessi vi sono anche due tipologie di congedo.

Ora vediamo di trattare più nello specifico le varie forme di permesso retribuito per le badanti di Milano:

Lutto:

Il Ccnl all’art. 19, co. 3 prevede che il badante ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi nel caso in cui gli venga a mancare un parente entro il secondo grado di parentela o una persona convivente.

Per verificare l’accaduto, la collaboratrice domestica dovrà poi presentare al datore di lavoro il certificato morte.

Visite mediche, rinnovo del permesso, ricongiungimento familiare:

L’art. 19 comma 1 del Ccnl prevede uno specifico numero di ore di permessi retribuiti, nello specifico:

  • 16 ore all’anno per collaboratori domestici conviventi a tempo pieno
  • 12 ore all’anno per collaboratori domestici conviventi part-time (appartenenti ai livelli B, BS e C e che lavorano massimo 30 ore la settimana)
  • 12 ore all’anno proporzionate in base alle ore lavorate per i collaboratori domestici non conviventi e che lavorano meno di 30 ore la settimana

Permesso elettorale:

se il badante viene eletto scrutatore, presidente o segretario del seggio elettorale, egli ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire comunque la retribuzione.

I giorni non lavorativi o festivi in cui il lavoratore svolge una delle attività sopra elencate devono essere recuperati con un giorno di riposo o retribuiti in busta paga per 1/26 in più del compenso mensile.

Permesso sindacale:

l’art. 43 prevede che i lavoratori che ricoprono una carica direttiva in un sindacato hanno diritto fino a 6 giorni di permesso retribuito all’anno per partecipare alle riunioni del sindacato di appartenenza.

Le assenze devono sempre essere certificate da un attestato.

Donazione del sangue o del midollo osseo:

se il collaboratore domestico si assenta per donare il sangue o il midollo osseo, il datore di lavoro deve pagarlo come se avesse prestato servizio e poi deve chiedere il rimborso all’INPS.

Formazione professionale:

L’art. 20 del contratto collettivo  prevede che al lavoratore domestico spetta un totale di 40 ore l’anno per partecipare a corsi di formazione professionale (specifici per collaboratori o assistenti familiari) o per attività formative che hanno a che fare con il rinnovo del permesso di soggiorno.

In quest’ultimo caso, il collaboratore domestico deve presentare un certificato che attesti la partecipazione all’attività formativa.

Nascita di un figlio:

L’art. 19 co. 4 del Ccnl prevede per il lavoratore padre lo stesso numero di permessi previsti dalla normativa vigente.

L’attuale normativa stabilita dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 co. 363, lettera a) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio.

Come dicevamo all’inizio vi sono anche due tipologie di congedi retribuiti che sono:

Congedo per donne vittima di violenza di genere:

introdotto grazie al nuovo Ccnl del 2020, se la lavoratrice è stata vittima di violenza, allora essa può richiedere direttamente all’INPS un permesso retribuito di 3 mesi durante i quali verrà inserita all’interno di specifici percorsi di protezione.

La donna dovrà avvisare il datore di lavoro della sua assenza almeno 7 giorni prima fornendo certificazione di inserimento in percorsi di protezione.

Le ore di permesso possono essere usufruite dalla lavoratrice anche in modo frazionato nell’arco di 3 anni su base oraria o giornaliera.

Congedo matrimoniale:

come previsto dall’art. 24 del Ccnl, in caso di matrimonio, il lavoratore domestico può richiedere un congedo retribuito di massimo 15 giorni di calendario che può essere sfruttato entro un anno dall’evento.

Il congedo sarà retribuito dal datore di lavoro e sarà garantito solo se il matrimonio verrà verificato con un certificato.

Inoltre, se il rapporto di lavoro termina prima che il lavoratore abbia usufruito del congedo, allora il diritto a usufruire di tali giornate retribuite cadrà.

Ricordiamo sempre l’importanza dell’assunzione regolare, ricordiamoci che le badanti sono figure importanti per le persone che assistono, che meritano rispetto e comprensione.

 

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