È possibile il subentro di un datore di lavoro nel caso delle badanti? Le nuove regole su Milano
È possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro anche se non fa parte del nucleo familiare se il rapporto di lavoro è cessato. Lo chiarisce una circolare del Ministero dell’interno in tema di emersione dei rapporti di lavoro irregolare come previsto dal decreto legge 34 2020 (Decreto Rilancio).
Il nuovo documento integra i contenuti della circolare n. 3020 del 21 aprile 2021 e chiarisce che , sia per le emersioni che interessano il settore agricolo sia a quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, nei casi in cui, nell’attesa della convocazione degli interessati presso gli Sportelli Unici, il rapporto di lavoro inizialmente intrapreso grazie alla richiesta di regolarizzazione si sia concluso perché spirato il termine finale.
Il ministero precisa anche che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore. Viene anche specificato che nel caso in cui per la crisi del mercato del lavoro conseguente all’emergenza pandemica non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall’invio dell’istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nelle ipotesi sopra descritte sarà necessario, comunque, procedere, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.
L’iter di regolarizzazione di colf ad ore, colf conviventi, badanti ad ore e badanti conviventi può essere concluso anche da un datore di lavoro diverso dal richiedente.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, con la circolare dell’11 maggio 2021, fornisce chiarimenti proprio sul subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal Decreto Rilancio.
In particolare, tra le indicazioni offerte, il Ministero specifica che in alcuni casi è possibile per il nuovo datore di lavoro continuare la procedura anche quando il rapporto che aveva inizialmente dato adito alla richiesta, con un altro datore di lavoro appunto, si sia concluso per diverse ragioni. Tali regole, tra l’altro, sono le stesse che si applicano ai braccianti agricoli, così come ricordato nel documento di prassi.
E, ancora, un nuovo datore di lavoro può portare avanti la procedura di regolarizzazione già iniziata, in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi quando, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico del Ministero, è spirato il termine finale. In tal caso chi subentra può anche non appartenere al nucleo familiare del precedente datore di lavoro.
Infine, anche in considerazione del perdurare dell’emergenza pandemica e delle pensati ricadute sul mercato del lavoro, il Ministero specifica che anche se non interviene un nuovo datore di lavoro nella procedura, la colf o la badante straniera potrà, in via eccezionale, comunque ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in attesa di occupazione.
Riportiamo qui le parole del “Ministero dell’Interno” in proposito: « Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In ogni caso, come disposto nella circolare n.4623 del 17/11/2020, gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.»
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