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Se il “datore di lavoro” muore, chi paga la badante? Il caso di Milano

Sicuramente la questione della “morte del datore di lavoro” è qualcosa di estremamente delicato, anche perché ci si ritrova ad affrontare una questione di tipo giuridico. Tuttavia l’analisi svolta da M. Borriello – che qui riprendiamo – ci sembra molto utile per delucidare il problema.

Arrivati ad una certa età può essere difficile badare a sé stessi e compiere le attività più banali, come andare a fare la spesa o curare la propria abitazione. Per questo motivo, bisogna ricorrere ad un aiuto. Molto spesso, però, non è possibile invocare la presenza di un familiare. Anche nel caso in cui il pensionato avesse dei figli, non è infrequente che questi non abbiano tempo e modo di assistere, continuativamente, il proprio genitore. Ecco perché, in molti casi, una persona anziana necessita dell’assistenza di una badante e per questo motivo procede alla sua assunzione. Purtroppo, però, può capitare che nel corso del rapporto, l’anziano passi a miglior vita.

A questo punto, il lavoratore potrebbe chiedersi: «In caso di morte del datore di lavoro, chi paga?».

Si tratta di una domanda per nulla banale, visto che dalla circostanza in esame, sovente, sorgono contestazioni che poi sfociano in vere e proprie liti giudiziarie. Quindi, diventa importante conoscere innanzitutto cosa prevede il contratto collettivo di lavoro nel caso di morte del datore. Inoltre, per chi è interessato a recuperare alcuni stipendi arretrati o, ad esempio, un tfr mai ricevuto, è essenziale capire se è possibile agire nei confronti degli eredi del defunto.

Può accadere che un pensionato, nonostante la piena capacità d’intendere e di volere, sia afflitto da una certa invalidità e che, quindi, richieda assistenza per le incombenze della vita quotidiana. Per questo motivo, provvede ad assumere regolarmente un badante. Nel corso del rapporto, però, l’anziano muore. In questo caso, nasce l’esigenza di sapere cosa dice il contratto collettivo di lavoro per capire come devono comportarsi i familiari del datore e verso chi il lavoratore deve rivolgere le proprie istanze.

Devi sapere che il contratto collettivo in esame, attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2022, prevede, innanzitutto la possibilità di risolvere il contratto. In particolare, ciò può essere realizzato con i seguenti termini di preavviso:

  • per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, durati non più di 5 anni, bisogna rispettare 15 giorni di calendario. Questo termine aumenta a 30 giorni, se si tratta di un rapporto di lavoro ultra quinquennale;
  • per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il preavviso deve essere esercitato almeno con 8 giorni di anticipo. Viceversa, per i rapporti ultra biennali, il predetto termine si estende a 15.

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La seconda questione che bisogna risolvere è quella delle eventuali spettanze retributive arretrate e mai corrisposte dall’anziano. A tale riguardo, il contratto collettivo di lavoro afferma che i familiari conviventi del datore, il consorte, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi di legge, che risultano registrati nello stato di famiglia del defunto, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro del badante. Tale obbligo è previsto solo per i compensi maturati nel periodo in cui le persone anzidette sono risultate conviventi, anagraficamente, col datore deceduto.

Se l’anziano viveva da solo con il badante, per recuperare eventuali pagamenti arretrati questi può agire in recupero soltanto nei confronti degli eredi. Ciò comporta che il lavoratore debba effettuare degli accertamenti per conoscere i successori del proprio assistito. Una volta appurati questi dati, il badante potrebbe procedere nei confronti degli eredi, visto che sono responsabili anche dei debiti contratti in vita dal parente defunto. Ricorda, però, che i potenziali successori del datore di lavoro potrebbero rinunciare all’eredità. Se ciò dovesse accadere, il badante non potrebbe, materialmente, agire nei confronti di nessuno. In tal caso, perderebbe, di fatto, le spettanze mai ricevute oltre all’eventuale tfr.

Per avere gli arretrati della retribuzione o il tfr, abbiamo visto che il badante dell’anziano può rivolgersi ai familiari soltanto se erano conviventi col defunto oppure, in caso contrario, se sono diventati suoi eredi. Resta inteso, altresì, che, in caso di rinuncia all’eredità, il lavoratore non saprebbe verso chi avanzare le proprie pretese. Se ciò dovesse accadere, non è raro che il badante cerchi una strada alternativa.

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