badante e risoluzione rapporto lavoro milano

Badante e la Risoluzione del Rapporto di Lavoro a Milano

“Badante” è un termine italiano che viene utilizzato anche a Milano per descrivere una persona che si occupa del sostegno e dell’assistenza di individui che non sono in grado di prendersi cura di se stessi a causa di età avanzata, malattia o disabilità.

Questo può includere l’assistenza con le attività quotidiane come il cibo, la pulizia, i bagni e la mobilità, nonché la compagnia e il supporto emotivo.

Alcune badanti a Milano vengono assunte per gestire la persona alcune ore durante la giornata, in base a quali sono le esigenze ed il momento di maggiore necessità; alcune badanti vivono (badante convivente) con la persona di cui si prendono cura, altre ancora lavorano durante la notte per le problematiche della persona da assistere.

Il termine “badante” si riferisce specificamente a coloro che forniscono questo tipo di assistenza in un ambiente domestico, piuttosto che in un ospedale o in una struttura di assistenza a lungo termine.

Detto questo trattiamo l’argomento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso.

Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

  • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
  • oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore, per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

  • fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario
  • oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario

Il preavviso dopo il termine di maternità cambia, ed è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero anche da cose personali.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta alla badante un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.

I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro.

In caso di controversie tra il datore di lavoro e la badante in merito alla risoluzione del contratto, l’ideale è rivolgersi ad uno studio legale a Como.

 

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