badante e congedo milano

Badante a Milano e il Diritto al Congedo e allo Studio

Badante” è un termine italiano che viene utilizzato anche a Milano per descrivere una persona che si occupa del sostegno e dell’assistenza di individui che non sono in grado di prendersi cura di se stessi a causa di età avanzata, malattia o disabilità.

Questo può includere l’assistenza con le attività quotidiane come il cibo, la pulizia, i bagni e la mobilità, nonché la compagnia e il supporto emotivo.

Alcune badanti a Milano vengono assunte per gestire la persona alcune ore durante la giornata (badante a ore) , in base a quali sono le esigenze ed il momento di maggiore necessità; alcune badanti vivono con la persona di cui si prendono cura (badante convivente), altre ancora lavorano durante la notte per le problematiche della persona da assistere (badante notturna).

Il termine “badante” si riferisce specificamente a coloro che forniscono questo tipo di assistenza in un ambiente domestico, piuttosto che in un ospedale o in una struttura di assistenza a lungo termine.

Detto questo trattiamo l’argomento del diritto allo studio, dei congedi per matrimonio e per le donne vittime di violenza.

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza della badante a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.

Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale.

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, il compenso sostitutivo convenzionale.

La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.

Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempre ché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro.

Per finire vediamo le norme per il congedo per le donne vittime di violenza di genere:

nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa che è corrisposta direttamente dall’Inps.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.

 

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