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Abbandono di anziani e la badante a Milano

Esiste una norma del Codice penale (per la precisione l’articolo 591 Cod. pen.) che punisce l’abbandono di persone incapaci e, chiaramente, tra queste vi sono anche i vecchietti disabili o comunque non autosufficienti. Per comprendere quando scatta il reato di abbandono di anziani bisogna, innanzitutto, partire dal testo della norma; bisognerà, poi, leggere le sentenze che ne hanno interpretato il contenuto e che, giudicando su casi concreti, hanno fornito a giudici e cittadini le linee guida per stabilire i confini della condotta illecita.

A spiegare quando si rischia un’incriminazione penale è una recente sentenza della Cassazione. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione. Partiamo dalla norma contenuta nel Codice penale (come abbiamo già detto si tratta dell’articolo 591 cod. pen.). Per quello che qui ci interessa, ecco il testo della disposizione.

«Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» (…).

Il reato si configura anche per un pericolo solo potenziale per l’incolumità della vittima. Si può anche trattare di un abbandono per pochi minuti: non è necessario restare assenti per giorni. Ma chi deve badare a una persona anziana e quindi rischia il penale nel caso di abbandono? I figli? I nipoti? I fratelli? Le badanti?

Il Codice penale menziona solo coloro che ne hanno:

  • la cura;
  • oppure la custodia.

La cura è una relazione necessariamente giuridica che deve scaturire da una valida fonte, come la legge o un contratto ad esempio la badante. La custodia può essere, invece, una relazione di fatto (il convivente), a patto che sussista al momento dell’abbandono, al di là della sua origine. Il delitto di abbandono si configura anche per chi si sottrae in modo temporaneo e parziale alla «cura» e alla «custodia» dell’incapace.

Ad esempio, nel caso giudicato dalla Cassazione con la sentenza citata in apertura, i funzionari del servizio sociale avevano trovato una vecchietta abbandonata in un magazzino senza riscaldamento. È così scattato l’abbandono di incapace a carico del nipote che se ne era fatto carico volontariamente, d’accordo con il tutore dell’inabilitata e con l’autorizzazione del giudice. Ma solo per intascare metà della pensione sociale della nonnetta, ufficialmente per spese di sostentamento, salvo poi lasciarla in condizioni pessime.

Inevitabile la sanzione perché la norma incriminatrice tutela il valore etico-sociale della sicurezza per la persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, più che il rispetto in sé dell’obbligo legale di assistenza. E, dunque, il reato scatta anche se il rischio per l’incolumità non si avvera: basta esporre la vittima all’eventualità. Inutile poi per l’imputato tentare di scaricare la responsabilità sul curatore dell’inabilitata, che non ha dovere di cura e custodia dell’anziana.

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