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Milano, le Giornate di Ferie della Badante

La figura della badante è sempre più presente nella nostra società, in particolare in Italia e a Milano, dove la popolazione anziana è in costante aumento.

Tra i tanti aspetti che caratterizzano la professione di badante, uno degli elementi interessanti riguarda le giornate di ferie.

In particolare, si pone spesso il problema di quanti giorni di ferie spettino alla badante e come essi debbano essere organizzati.

Per rispondere a questa domanda, occorre innanzitutto precisare che il diritto alle ferie costituisce un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal tipo di contratto stipulato.

Anche la badante, quindi, ha diritto a godere di un periodo di riposo durante l’anno.

In termini di quantità, il numero di giorni di ferie spettanti alla badante dipende dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento. Si può affermare che il numero di giorni di ferie spetta che spettano alla badante è di 2 giorni di ferie al mese lavorativo, quindi 26 giorni all’anno.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle ferie, essa deve essere concordata tra la badante e il datore di lavoro, ovvero la famiglia che ha assunto la badante stessa.

In genere, le ferie vengono concordate con un preavviso di qualche settimana o mese, in modo da permettere alla famiglia di organizzarsi e di eventualmente sostituire la badante con un’altra figura professionale durante il periodo di assenza.

È opportuno sottolineare che durante il periodo di ferie, la badante non perde il diritto al compenso, che viene corrisposto normalmente come se fosse al lavoro.

Inoltre, durante il periodo di ferie, la badante non è tenuta a prestare alcuna forma di assistenza, né è tenuta a rimanere reperibile per eventuali emergenze.

Durante il periodo di ferie, quindi, la badante può godere di un completo periodo di riposo e di svago, senza alcun tipo di pressione o di obbligo lavorativo.

La badante ha diritto al pagamento delle ferie non godute in caso di risoluzione del contratto di lavoro, o al pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie non godute in caso di decesso del datore di lavoro o di risoluzione del contratto per il quale la badante non ha avuto la possibilità di usufruire delle ferie spettanti.

 

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