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Milano, la Badante e il Diritto al TFR

Milano: quando parliamo di regolarità del contratto nazionale delle badanti, significa che sono riconosciute tutte le spettanze di ogni contratto, tra cui ferie, tredicesima, contributi e il tfr.

Il trattamento di fine rapporto TFR è una somma di denaro cui ha diritto la badante, come ogni lavoratore subordinato, al momento in cui termina il suo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione che ha portato all’interruzione del lavoro.

Spieghiamo un po’ meglio i calcoli, per capire quali costi fanno parte della retribuzione utile al calcolo del tfr:

  • gli emolumenti erogati abitualmente o in modo ricorrente come paga base
  • eventuale indennità di funzione e/o acconto futuri aumenti/superminimo
  • tredicesima mensilità
  • indennità di vitto e alloggio
  • festività retribuite
  • ferie o comunque tutte quelle somme corrisposte abitualmente

In caso di badante convivente il Tfr viene calcolato sugli elementi stabili della paga + la quota oraria di vitto e alloggio mensile.

Anche se corrisposto in natura, infatti, il vitto e alloggio fa parte della retribuzione, sia questa in natura o in denaro, che il collaboratore percepisce dal datore.

L’importo di TFR spettante viene calcolato sommando la quota di TFR accantonata per ogni anno lavorativo.

Dopo aver sommato tutte le voci del cedolino mensile utile alla maturazione del tfr é necessario dividere tale importo per 13,5, divisore fisso.

Le quote annue accantonate sono incrementate dell’ 1,5% annuo e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’Istat.

Ad esempio se la badante percepisce una retribuzione mensile complessiva di 900,00 euro  le modalità di calcolo del TFR sono:

900,00 euro x 13 mensilità =11.700,00 euro ( retribuzione complessiva annua)
11.700,00:13.5= 866,67

Se durante l’anno, la prestazione di lavoro è sospesa a causa di maternità, infortunio o malattia, la retribuzione annua deve essere calcolata come l’equivalente a cui la colf avrebbe avuto diritto se la sospensione non si fosse verificata.

Il tfr non matura in caso di assenze non retribuite.

Il datore di lavoro, può anticipare, su richiesta della colf una volta all’anno, il TFR nella misura massima dl 70% di quanto maturato.

Per quanto riguarda la tassazione TFR badanti conviventi e non, possiamo dire che il datore di lavoro domestico è un privato, quindi come per le mensilità anche con il tfr non può tassarlo.

Sarà la colf, che grazie al cud consegnato dal proprio datore di lavoro, si attiverà per  fare la  dichiarazione dei redditi.

Anche in caso di anticipo del tfr  tale importo comparirà nel cud.

 

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