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Il licenziamento della badante a Milano

Aes Domicilio affronta un tema importante ai fini della ricerca della badante; il licenziamento.

Una colf o una badante assunta con contratto a tempo indeterminato può essere licenziata nei casi previsti dalla legge e che sono in generale gli stessi previsti per gli altri tipi di contratto. Il rapporto di lavoro può interrompersi per scadenza del contratto, per licenziamento, per dimissioni, oppure per accordo tra le parti.

Il licenziamento di una badante è legittimo e non è necessario che sussista il requisito della giusta causa o di un giustificato motivo, l’importante è che devono  essere rispettati i termini di preavviso di licenziamento, durante il quale il datore di lavoro può decidere se far lavorare o meno la badante.

In caso di gravi inadempimenti da parte della badante convivente, il licenziamento può avvenire subito, senza preavviso.  Si intende per esempio dei comportamenti o omissioni talmente gravi da minare la fiducia tra datore di lavoro e dipendente, come minacce, furto subito o maltrattamento della persona anziana da accudire. In casi di specifica gravità, oltre al licenziamento, la badante risponde anche penalmente.

Aes Domicilio in qualità di aiuto alla famiglia nel disbrigo di qualsiasi pratica, rispetto al licenziamento si sofferma sul punto della firma del lavoratore: un problema non da poco. Questa regola riguarda qualsiasi tipo di licenziamento: sia quello per ragioni disciplinari (licenziamento per giusta causa), sia quello per ragioni aziendali (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Nel caso poi di licenziamento disciplinare, deve essere rispettato un terzo requisito: il provvedimento deve essere comunicato “tempestivamente”, ossia senza far decorrere troppo tempo dal fatto oggetto di contestazione, per consentire al dipendente di reperire le prove a propria discolpa e potersi difendere.

Non sono previste particolari modalità di comunicazione della lettera di licenziamento per la badante.  Vi è ora una nuova posizione secondo cui la comunicazione può essere inviata anche con mezzi diversi dalla tradizionale carta: ad esempio con l’email alla badante(anche non certificata) o addirittura con un messaggio via WhatsApp al numero della badante.

L’importante è che vi sia la prova del ricevimento. La Cassazione ora ritiene necessario e sufficiente solo che l’atto scritto di licenziamento sia portato a conoscenza della badante, a prescindere dalle modalità di trasmissione dello stesso.

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