badante non rientra milano

La Badante di Milano non Rientra al Lavoro

La badante ha diritto alle ferie, rientra nel suo paese di origine e può capitare che non rientri più sul posto di lavoro.

Ma che fare allora se la badante di Milano non torna dalle ferie?

Potrebbe essere una situazione stressante e preoccupante per la famiglia.

Consideriamo alcuni passaggi; il primo passo dovrebbe sempre essere cercare di comunicare con la badante: potrebbe esserci una spiegazione semplice per il ritardo, come un problema di viaggio o una malattia.

Inizialmente è bene comprendere che possono esserci circostanze impreviste.

Se la badante è assente per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario trovare una sostituzione temporanea, che valuta la famiglia se utilizzare un membro della famiglia, un amico oppure un’altra badante.

Se la badante continua ad essere assente e non comunica, inizia ad essere necessario prendere le dovute precauzioni, controllando il contratto nazionale delle badanti per capire come si può procedere.

Vediamo quindi come recedere dal contratto per giusta causa, senza corrispondere il mancato preavviso.

  • Primo passaggio implica che sia inviata una contestazione disciplinare all’indirizzo di residenza italiano (se è residente con il datore di lavoro/assistito si invia all’indirizzo del datore e non si riceve).
  • Poi il datore potrà operare con il licenziamento disciplinare per badanti dopo 5 giorni dal ritiro della raccomandata, se non ha ricevuto risposta di giustificazione dell’assenza oppure, nel caso in cui la collaboratrice non ritirasse la raccomandata, dopo 5 giorni dall’arrivo al datore della ricevuta del mancato ritiro.

Se invece la badante, dopo la contestazione, produce un certificato medico come giustificazione dell’assenza, il datore potrà licenziarla secondo le regole del contratto stesso.

Ovviamente cambia la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per superamento del periodo di comporto di malattia.

Ma nel caso appunto in cui la badante non abbia alcuna giustificazione per l’assenza, dopo aver intimato il licenziamento con apposita lettera, il datore potrà procedere con il licenziamento come spiegato.

Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità.

Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.

 

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