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Anzianità e retribuzione

Anzianità e retribuzione

Gli scatti di anzianità sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la medesima azienda. L’anzianità di servizio decorre dall’inizio della esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto. AES Domiclio assiste le badanti che decidono di lavorare con un’agenzia badanti seria e professionale.

Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale indica il termine e il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.

In genere gli importi variano a seconda della qualifica cui appartiene il lavoratore, e possono essere stabiliti in cifra fissa, ovvero sulla base di una percentuale. Tale percentuale è calcolata su determinati elementi retributivi che variano a seconda del contratto collettivo applicabile.

Tipologie di anzianità retributiva

Taluni contratti collettivi fanno dipendere gli scatti di anzianità all’anzianità di servizio relativa al lavoro effettivamente prestato. Invece, in altri casi, sono computabili ai fini di tali scatti, anche le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortuni, congedi, aspettative. Sono nulli i contratti che fanno decorrere la maturazione degli scatti di anzianità al compimento di un’età minima.

In caso di passaggio di qualifica ad un livello superiore, la giurisprudenza prevede espressamente che lo scatto di anzianità venga assorbito dal nuovo aumento, salvo diversa pattuizione espressa tra le Parti. Si possono individuare due differenti prassi diffuse tra i contratti collettivi nazionali.

Contratti con azzeramento dell’anzianità

Contratti collettivi che prevedono l’azzeramento e il conseguente assorbimento dello scatto di anzianità nell’aumento connesso al passaggio di qualifica superiore. In tal caso potrebbe ben accadere che a seguito dell’aumento del livello, e a seguito dell’assorbimento dello scatto in tale aumento, si determini una retribuzione complessivamente minore. Pertanto, in tali situazioni dovrà essere necessariamente attribuito un superminimo, ovvero aumentato quello già applicato, sino al raggiungimento del precedente livello retributivo.

Il datore di lavoro dunque, nel corso del rapporto lavorativo, non può modificare unilateralmente la retribuzione inizialmente pattuita tra le parti.

Contratti con continuità degli scatti di anzianità

E poi Contratti collettivi che prevedono la continuità degli scatti maturati sino al momento del passaggio di qualifica. In tal caso, la determinazione del numero di scatti cui ha diritto il lavoratore è determinata sommando il valore complessivo degli scatti sino a quel momento maturati, dividendo conseguentemente per l’importo cui corrisponde il nuovo scatto.

La stragrande maggioranza di contratti collettivi nazionali, prevede uno stretto collegamento tra gli scatti di anzianità e l’anzianità di servizio. Orbene, quest’ultima, secondo prassi comune, decorre ugualmente pur in mancanza di lavoro effettivo, e dunque anche in caso di assenze per malattia, ferie, infortuni, congedi, aspettative.

Assenza dal lavoro e anzianità

Parimenti, durante tali periodi di assenza, maturano gli scatti di anzianità.

I lavoratori assunti con contratto di lavoro part – time, al pari degli altri lavoratori hanno diritto agli scatti di anzianità. Tale diritto infatti, non richiede un periodo di maturazione maggiore rispetto a quello richiesto dai lavoratori a tempo pieno. Scopri tutti i servizi AES a Milano.

L’unica sostanziale differenza rispetto a quelli è l’importo dello scatto che sarà conseguentemente proporzionale alla ridotta entità della prestazione lavorativa. (Fonte: wikilabour.it)